Solo le risultanze di tale verifica consentiranno infatti di quantificare correttamente l'indennità dovuta per quella porzione di terreno. In caso di risposta positiva, occorrerà stabilire il verosimile statuto pianificatorio del fondo in assenza del progetto viario, in modo da pervenire ad un estimo conforme ai principi sanciti dall'art. 12 cpv. 2 Lespr, ovvero ad un estimo che faccia astrazione della svalutazione indotta dalla parziale attribuzione del terreno ad una zona senza destinazione specifica. Inversamente, la porzione esclusa dalla zona edificabile non potrà che essere stimata ed indennizzata come semplice terreno inedificabile.