Se ne deve concludere che, priva di qualsivoglia accenno al tema cruciale dell'espropriazione materiale, la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata all'istanza inferiore affinché affronti la questione contestualmente all'emanazione di una nuova sentenza (art. 65 cpv. 2 PAmm). E, qualora siano dati gli estremi dell'espropriazione materiale, verifichi se la misura pianificatoria che l'ha generata è stata predisposta a favore del PVL e quindi del Cantone, poiché se così non fosse debitore della relativa indennità sarebbe il comune di __________ e non lo Stato.