, ferma restando la possibilità di prescindere da una seconda valutazione ai fini dell'espropriazione formale unicamente laddove i prezzi dei terreni divenuti inedificabili non abbiano conosciuto un'evoluzione nel corso degli anni (DTF 108 Ib 334 consid. 4c). Se ne deve concludere che, priva di qualsivoglia accenno al tema cruciale dell'espropriazione materiale, la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata all'istanza inferiore affinché affronti la questione contestualmente all'emanazione di una nuova sentenza (art. 65 cpv.