8165 mq messa a disposizione dell'espropriante si trovava dunque in zona residua e non in zona edificabile R2. D'altro canto, il 1° gennaio 1995 oltre la metà dei 7745 mq restanti oggetto della seconda immissione in possesso apparteneva alla zona (inedificabile) impianti del traffico e non alla zona artigianale. Questo, in breve, per evidenziare come il Tribunale di espropriazione abbia fondato le proprie valutazioni su premesse non solo incomplete, ma anche errate. In siffatte evenienze, questo Tribunale non può che annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv.