82 e 94) - ha stimato il fondo considerandolo interamente inserito in zona edificabile (R2 + Ar) al momento determinante. Per ragioni intuibili sulle quali è meglio non soffermarsi, il primo giudice è infatti partito dal presupposto che la superficie di ca. 8165 mq occupata dallo Stato il 1° gennaio 1992 si trovava in zona R2, mentre quella restante di 7745 mq oggetto di anticipata immissione in possesso 1° gennaio 1995 era inclusa in zona Ar (cfr., in particolare, p. 15, 19, 23 e 24 ss. del giudizio impugnato).