Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute. Le parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito. H. Esperiti alcuni accertamenti di carattere pianificatorio, questo Tribunale ha segnalato alle parti che una cospicua porzione della superficie di ca. 8165 mq espropriata con anticipata immissione in possesso 1° gennaio 1992 si trovava in zona residua del PR 78 e non in zona R2 come supposto dai contendenti e dal primo giudice.