120'000.- tenuto conto del lavoro svolto e del cospicuo valore litigioso della causa. b) Mediante ricorso 11 dicembre 1996 lo Stato del Canton Ticino ha sollecitato per contro una riduzione dell'indennizzo stabilito dal Tribunale di espropriazione. A mente dell'ente espropriante, il primo giudice non poteva omettere di distinguere che l'immissione in possesso del fondo è avvenuta in due tappe successive contraddistinte da situazioni pianificatorie del tutto diverse e non necessariamente condizionate dalla realizzazione della futura galleria. Riproposte le proprie calcolazioni, lo Stato ha dunque suggerito di quantificare l'indennità in fr. 7'180'900.- (fr.