{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-28_1999-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17071&nX40_KEY=4933349&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "031eada5610fc0ecd9946761b4e1a9af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1999 50.1996.28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1999 50.1996.28"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1999 50.1996.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:27:20", "Checksum": "5e6a07ccf0fdead2ab85e15b17a6af99", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1999 50.1996.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nH. Esperiti alcuni accertamenti di carattere pianificatorio, questo Tribunale ha segnalato alle parti che una cospicua porzione della superficie di ca. 8165 mq espropriata con anticipata immissione in possesso 1° gennaio 1992 si trovava in zona residua del PR 78 e non in zona R2 come supposto dai contendenti e dal primo giudice. Nel contempo ha fatto loro presente che nel 1993 tale assetto pianificatorio era radicalmente mutato con l'entrata in vigore del PRP.__________ e che la maggior parte dell'area oggetto dell'anticipata immissione in possesso 1° gennaio 1995 era inclusa in zona \"impianti di traffico\" e non in zona Ar come indicato nel giudizio impugnato.\nDei rilievi formulati in merito dagli interessati si dirà - per quanto necessario - nel seguito.\nI. In occasione di un'udienza tenutasi il 9 luglio 1998 il giudice delegato ha sottoposto alle parti una proposta di transazione. Dopo aver a lungo tentennato, con missiva 3 marzo 1999 gli espropriati hanno comunicato di respingere la soluzione prospettata.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nI gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulati, sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio da questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. Il Tribunale di espropriazione - pur conoscendo perfettamente l'esatta collocazione pianificatoria del mapp. __________ ed i suoi sviluppi nel tempo (cfr. in particolare doc. 82 e 94) - ha stimato il fondo considerandolo interamente inserito in zona edificabile (R2 + Ar) al momento determinante. Per ragioni intuibili sulle quali è meglio non soffermarsi, il primo giudice è infatti partito dal presupposto che la superficie di ca. 8165 mq occupata dallo Stato il 1° gennaio 1992 si trovava in zona R2, mentre quella restante di 7745 mq oggetto di anticipata immissione in possesso 1° gennaio 1995 era inclusa in zona Ar (cfr., in particolare, p. 15, 19, 23 e 24 ss. del giudizio impugnato).\nIn realtà, gli atti di causa e la documentazione acquisita d'ufficio da questo Tribunale dimostrano chiaramente quanto già riferito in narrativa sub B e cioè che il PR di __________ entrato in vigore il 7 luglio 1978 ha collocato la parte occidentale del mapp. 1920 (mq 8801) in zona R2 e la porzione orientale (mq 7110) in zona residua (ZR). Il successivo piano regolatore particolareggiato del quartiere __________ (PRP.__________) approvato dal Consiglio di Stato il 13 luglio 1993 ha ulteriormente ridotto la superficie edificabile della proprietà, tant'è vero che solo l'angolo S-O del mappale (ca. 3350 mq) è stato aggregato ad una zona artigianale di novella istituzione, mentre tutto il settore restante è stato gravato da un vincolo per impianti di traffico.\nIl 1° gennaio 1992, la maggior parte della fascia di terreno di ca. 8165 mq messa a disposizione dell'espropriante si trovava dunque in zona residua e non in zona edificabile R2. D'altro canto, il 1° gennaio 1995 oltre la metà dei 7745 mq restanti oggetto della seconda immissione in possesso apparteneva alla zona (inedificabile) impianti del traffico e non alla zona artigianale.\nQuesto, in breve, per evidenziare come il Tribunale di espropriazione abbia fondato le proprie valutazioni su premesse non solo incomplete, ma anche errate. In siffatte evenienze, questo Tribunale non può che annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm), in modo da garantire alle parti la doppia giurisdizione cantonale prevista dalla Lespr. Ma vi sono ulteriori ragioni che rendono necessaria la retrocessione dell'incarto al primo giudice.\n3. A fronte della particolare situazione pianificatoria esistente al momento delle due anticipate immissioni in possesso, il Tribunale di espropriazione non poteva fare a meno di chiedersi se il mapp. __________ non era stato colpito da una pregressa espropriazione materiale. In particolare, dato che nel gennaio del 1992 quasi metà del fondo risultava esclusa dalla zona edificabile, non poteva tralasciare di accertare se il PR entrato in vigore nel 1978 aveva ingenerato espropriazione materiale. In effetti, il giudice delle espropriazioni è tenuto ad esaminare d'ufficio se la restrizione della proprietà derivante da una misura pianificatoria non ha fatto nascere una pretesa d'indennità ai sensi degli art. 22 ter cpv. 3 Cost. e 5 cpv. 2 LPT (DTF 116 Ib 239 consid. 2b). Tanto più che in casu bisogna riconoscere agli espropriati d'aver validamente notificato una pretesa per titolo di espropriazione materiale nell'ambito del procedimento d'esproprio formale promosso dallo Stato. Ad una richiesta di siffatta natura non debbono infatti porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che conformemente ai principi della buona fede ci si possa render conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennizzo che gli spetta (DTF 112 Ib 512 consid. 4). Le pretese di risarcimento (fr. 15'000'000.-) presentate dal proprietario della part. __________ a seguito della pubblicazione degli atti di espropriazione si riferivano con ogni evidenza al presunto valore edilizio pieno del fondo, per cui le stesse erano da intendersi siccome comprensive di una congrua indennità di espropriazione materiale."}