{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-28_1999-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17071&nX40_KEY=4933349&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "031eada5610fc0ecd9946761b4e1a9af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1999 50.1996.28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1999 50.1996.28"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1999 50.1996.28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:27:20", "Checksum": "5e6a07ccf0fdead2ab85e15b17a6af99", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1999 50.1996.28\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel suo memoriale 2 agosto 1994 lo Stato ha così avuto modo di ricordare che previo versamento di un acconto di fr. 4'000'000.- gli espropriati hanno concesso l'anticipata immissione in possesso di 8'165 mq del fondo (la parte orientale toccata dal progetto esecutivo) a far tempo dal 1° gennaio 1992, mentre la porzione restante sarebbe stata utilizzata a partire dal 1° gennaio 1995. Esposti nel dettaglio i propri calcoli e giunto alla conclusione che gli stabili presenti sul fondo erano \"Abbruchreif\", l'ente espropriante - tenuto conto delle due date di immissione in possesso - ha proposto per finire un risarcimento di complessivi fr. 6'920'900.- corrispondenti al valore venale del terreno (fr. 500.-/mq x 8165 mq + fr. 400.-/mq x 7746 mq = fr. 7'180'900.-), dedotte le spese di demolizione delle costruzioni (fr. 260'000.-).\nCon risposta 29 novembre 1994 gli espropriati hanno invece fatto sapere che in base alle risultanze di una perizia commissionata al loro esperto di fiducia il valore del mapp. __________ - nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava il 1.1.92 e il 1.1.95 - non poteva essere inferiore a fr. 12'416'000.-. I proprietari hanno tuttavia sottolineato che la realizzazione della galleria __________ ha condizionato lo sviluppo dei fondi e la pianificazione del comparto territoriale toccati dall'opera: posto che in assenza dell'impianto la loro proprietà sarebbe stata certamente inclusa in zona R5, hanno quindi preteso fr. 20'286'525.- per l'esproprio del terreno (= fr. 1275.-/mq), fr. 212'000.- per i manufatti e fr. 33'050.- per contributi già pagati, oltre a fr. 68'100.- per i danni conseguenti alla rescissione anticipata del contratto stipulato nel 1988 tra la __________ e la ditta __________ di __________.\nIn sede di replica e di duplica, all'udienza del 30 maggio 1995, così come nelle conclusioni presentate al termine dell'istruttoria di causa, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.\nE. Al termine di questo tormentato iter processuale, con sentenza 25 ottobre 1996 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati.\nPartendo dal presupposto che al momento delle due immissioni in possesso il mapp. __________ si trovava in zona edificabile (la parte di mq 8165 occupata nel 1992 in zona R2 e l'altra, di mq 7746, in zona Ar), che il suo assetto pianificatorio era stato certamente influenzato dal PVL e che in assenza dell'opera il fondo sarebbe stato incluso in zona AP/EP o in zona residenziale/artigianale, il primo giudice ha preso in considerazione cinque ipotesi d'estimo, conferendo a ciascuna un peso di probabilità sotto forma di fattore di ponderazione. Le risultanze di questo approccio l'hanno indotto a ritenere che la quotazione commerciale della proprietà non era stata intaccata dal PVL e che l'indennità espropriativa poteva quindi essere fissata in base al valore venale del fondo al momento dell'anticipata immissione in possesso. In concreto, fr. 9'130'000.- (fr. 590.- il mq x 15911 mq, dedotti fr. 260'000.- a titolo di spese di demolizione delle costruzioni) con interessi al tasso usuale praticato dalle CFS.\nLe spese di giudizio (fr. 10'000.-) e le ripetibili (fr. 40'000.-) sono state poste integralmente a carico dello Stato.\nF. Avverso la predetta pronunzia entrambe le parti sono insorte innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, invocandone la riforma parziale.\na) Con gravame 9 dicembre 1996 i comproprietari del mapp. 1920 hanno chiesto in pratica il riconoscimento integrale delle pretese notificate in prima istanza.\nAnche in questa sede gli espropriati hanno dunque rivendicato fr. 20'286'525.- (fr. 1'275.- il mq) per la sottrazione del solo terreno, insistendo nell'affermare che in assenza della galleria e dei relativi svincoli tutto il fondo sarebbe stato inserito in zona R5. Per le opere esterne (rampa d'accesso, accessori, muro di cinta, cancello) hanno nuovamente vantato un indennizzo di fr. 212'000.-, oltre a fr. 33'050.- per contributi di canalizzazione già pagati e fr. 68'100.- a risarcimento del danno derivante dalla rescissione anticipata del contratto con la __________ di __________.\nGli espropriati hanno censurato pure la data di decorrenza degli interessi decisa dal primo giudice in relazione all'esproprio del settore occidentale del fondo (mq 7765), postulando che la stessa venga fissata in corrispondenza del 13 luglio 1993, giorno in cui è entrato in vigore il PRP.__________.\nQuanto alle ripetibili, ne hanno criticato l'ammontare postulando che vengano determinate in almeno fr. 120'000.- tenuto conto del lavoro svolto e del cospicuo valore litigioso della causa.\nb) Mediante ricorso 11 dicembre 1996 lo Stato del Canton Ticino ha sollecitato per contro una riduzione dell'indennizzo stabilito dal Tribunale di espropriazione.\nA mente dell'ente espropriante, il primo giudice non poteva omettere di distinguere che l'immissione in possesso del fondo è avvenuta in due tappe successive contraddistinte da situazioni pianificatorie del tutto diverse e non necessariamente condizionate dalla realizzazione della futura galleria.\nRiproposte le proprie calcolazioni, lo Stato ha dunque suggerito di quantificare l'indennità in fr. 7'180'900.- (fr. 500.-/mq per gli 8165 mq occupati il 1.1.1992, fr. 400.-/mq per i 7746 mq trasferiti nel possesso il 1.1.1995), con deduzione dei costi effettivi di abbattimento delle costruzioni che il Tribunale di espropriazione ha tralasciato di verificare d'ufficio.\nG. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.\nLe parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito."}