A titolo d'indennità per l'occupazione temporanea della stessa proprietà lo Stato verserà alla ricorrente la somma di fr. 8'025.-, con interessi al 5% e a far tempo dal 31 luglio 1992." 2. Non si prelevano spese, né tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili. | 3. Intimazione a: | __________ | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario