In considerazione di quanto precede l'impugnativa deve essere integralmente accolta. L'espropriata ha opportunamente aderito al ricorso, per cui è dispensata dal pagamento della tassa di giudizio e delle ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 9, 10,11, 12, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 23 ottobre 1996 (no. 339/34) del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullato e riformato come segue: "2. A titolo d'indennità per l'occupazione temporanea della stessa proprietà lo Stato verserà alla ricorrente la somma di fr.