Il Giudice di prima istanza ha fatto decorrere sul risarcimento per titolo di occupazione temporanea gli interessi al 5% (saggio legale di mora) e questo a partire dal 31 luglio 1992, data della restituzione del terreno. Nella misura in cui il danno che l'espropriato deve sopportare a dipendenza dell'occupazione temporanea del suo terreno corrisponde di norma alla perdita del reddito agricolo, rispettivamente al mancato incasso del fitto in caso di affitti a terzi (STA 24 agosto 1992 in re P. SA), la soluzione adottata dal Tribunale di espropriazione può essere condivisa (cfr. art. 104 e 281 CO). 5. In considerazione di quanto precede l'impugnativa deve essere integralmente accolta.