5.-/mq/mese, ovvero della ragguardevole somma di fr. 60.-/mq/anno, per l'occupazione della parte settentrionale del fondo conduce ad un doppio, inammissibile indennizzo per uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dell'espropriata. Ferme queste premesse il Giudice di prima istanza non poteva che confermare l'offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr. 1.-/mq/mese, ovvero di fr. 12.-/mq/anno, per l'occupazione temporanea in oggetto: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso, poiché la messa a disposizione di parcheggi su di una proprietà sita nei paraggi non equivale economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso fondo.