{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-27_1997-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17070&nX40_KEY=4933396&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57b05eebe542b96865741c784ca71b52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:31:34", "Checksum": "4c4f0e250e6be96a641b1892b62bfdc7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.27\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\ndi\nfr. 102'600.- oltre agli interessi d'uso per l'espropriazione della servitù, di\nfr. 40'125.- con interessi al 5% per l'occupazione temporanea del fondo e di\nfr. 27'850.- per la soppressione delle piante, respingendo ogni altra pretesa.\nPer quanto attiene in particolare all'occupazione temporanea, il primo giudice ha riconosciuto un'indennità di fr. 5.-/mq/mese ritenuto come l'area invasa fosse utilizzata principalmente come posteggio. Per gli interessi, ha applicato il saggio legale di mora del 5% a far tempo dal 31 luglio 1992, data della restituzione del terreno.\nD. Lo Stato ha impugnato il menzionato giudicato con ricorso 4 dicembre 1996 davanti a questo Tribunale.\nIl ricorrente ha contestato l'assegnazione a favore dell'espropriata di un indennizzo di fr. 5.-/mq/mese per l'occupazione temporanea (15 mesi) di 535 mq della proprietà, affermando di aver già risarcito la soppressione transitoria dei 5 posteggi colà ubicati tramite la messa a disposizione di 12 parcheggi al mapp. __________. Prima di essere occupata, la maggior parte di quell'area era d'altronde utilizzata come accesso veicolare, accesso che è stato subito ripristinato sul lato opposto della particella senza creare inconvenienti alla proprietaria ed ai suoi inquilini.\nLo Stato ha chiesto quindi la conferma dell'indennizzo per occupazione temporanea che aveva offerto, di fr. 1.-/mq/mese, e pertanto che l'indennizzo complessivo assegnato dal Tribunale d'espropriazione venga ridotto a fr. 8'025.- oltre interessi.\nE. Il Tribunale d'espropriazione ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa.\nL'espropriata __________ ha invece aderito al\nricorso, dichiarandosi disposta ad accettare un indennizzo di\nfr. 8'025.-, oltre interessi al 5% dal 31.7.1992, conformemente a quanto\nproposto dall'insorgente.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.\n2. 2.1. Giusta l'art. 9 Lespr l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone - segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale (art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).\n2.2. L'indennità deve essere di regola corrisposta in denaro (art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura (art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr).\n2.3. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 465 consid. 5e; Rep. 1965, pag. 177).\n3. Nel concreto caso lo Stato ha adeguatamente risarcito in natura la soppressione temporanea dei posteggi al mapp. __________, così come l'eliminazione dell'entrata all'autorimessa sotterranea. In effetti, ha messo a disposizione dell'espropriata 12 parcheggi al mapp. __________, posto nelle vicinanze, ed ha mantenuto in esercizio l'accesso N al garage fino alla realizzazione della nuova rampa sul lato S della proprietà (art. 10 cpv. 2 e 3 Lespr). Lo Stato non deve pertanto più nulla, per questo titolo, a favore dell'espropriata. L'assegnazione a beneficio di quest'ultima di un ulteriore risarcimento in denaro di fr. 5.-/mq/mese, ovvero della ragguardevole somma di fr. 60.-/mq/anno, per l'occupazione della parte settentrionale del fondo conduce ad un doppio, inammissibile indennizzo per uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dell'espropriata.\nFerme queste premesse il Giudice di prima istanza non poteva\nche confermare l'offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di\nfr. 1.-/mq/mese, ovvero di fr. 12.-/mq/anno, per l'occupazione temporanea in\noggetto: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso,\npoiché la messa a disposizione di parcheggi su di una proprietà sita nei\nparaggi non equivale economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso\nfondo.\nInvano il Tribunale delle espropriazione obietta che in un caso analogo di espropriazione lungo via __________ (propr. __________) lo Stato ha accettato simile doppio indennizzo. La circostanza secondo cui l'ente espropriante non abbia ricorso in quel frangente contro il risarcimento assegnato all'espropriato non pregiudica il suo diritto di procedervi nel presente caso, per finalmente tutelare i suoi legittimi interessi pecuniari.\n4. Il Giudice di prima istanza ha fatto decorrere sul risarcimento per titolo di occupazione temporanea gli interessi al 5% (saggio legale di mora) e questo a partire dal 31 luglio 1992, data della restituzione del terreno.\nNella misura in cui il danno che l'espropriato deve sopportare a dipendenza dell'occupazione temporanea del suo terreno corrisponde di norma alla perdita del reddito agricolo, rispettivamente al mancato incasso del fitto in caso di affitti a terzi (STA 24 agosto 1992 in re P. SA), la soluzione adottata dal Tribunale di espropriazione può essere condivisa (cfr. art. 104 e 281 CO).\n5. In considerazione di quanto precede l'impugnativa deve essere integralmente accolta."}