{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-02-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-27_1997-02-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17070&nX40_KEY=4933396&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57b05eebe542b96865741c784ca71b52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:31:34", "Checksum": "4c4f0e250e6be96a641b1892b62bfdc7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.27\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 4 dicembre 1996 dello\n|\n|\n__________ patrocinato da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla sentenza 23 ottobre 1996 (no. 339/34) del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________; |\n|\nviste le risposte:\n- 18 dicembre 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;\n- 13 gennaio 1997 di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, così descritto a registro fondiario:\nA) casa mq 675\nB) autorimessa mq 666\nc) terreno ann. mq 1'495\nmq 2'836\nIl fondo si trova nella zona della __________, tra via __________ (N) e via __________ (S). Ospita uno stabile di quarantanove appartamenti dotato di un'autorimessa sotterranea accessibile mediante una rampa che si diparte da via __________. La proprietà dispone pure di alcuni posteggi esterni realizzati negli angoli N-O e S-O del giardino circostante l'abitazione: cinque si affacciano su via __________, quattro su via __________.\nB. Ai fini della costruzione della galleria __________ lo Stato ha promosso innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina una procedura di espropriazione concernente il fondo appena menzionato.\nNelle tabelle d'espropriazione pubblicate dal 26 febbraio al\n27 marzo 1990 il Cantone ha sollecitato l'esproprio di una servitù (diritto di\nsuperficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale) gravante la\nparte settentrionale della proprietà nella misura di 310 mq. Per l'aggravio di\nquesta striscia di terreno parallela a via __________ e posta all'interno delle\nlinee d'arretramento previste dal PR, ha offerto un indennizzo di fr. 200.- il\nmq. Nel contempo ha postulato la demolizione della rampa d'accesso\nal garage e la sua ricostruzione sul lato S del mappale, con garanzia di\nassunzione delle relative spese e di pagamento di\nfr. 10'340.- per la soppressione di alcune piante.\nL'ente espropriante ha chiesto inoltre di poter occupare in via temporanea la superficie confinante con via __________ (mq 225, poi precisati ed estesi a mq 535), proponendo un risarcimento di fr. 1.-/mq/mese.\nIl 21 marzo 1990 l'espropriata ha per contro notificato una pretesa d'indennità di fr. 400.- il mq per la servitù, di fr. 5.-/mq/mese per l'occupazione temporanea, di fr. 1'000.- il mq per la superficie invasa dal nuovo accesso veicolare e di fr. 5'400.- per l'eventuale soppressione provvisoria dei posteggi esterni. La proprietaria ha domandato inoltre l'erezione di una nuova perizia per quantificare il danno conseguente al taglio delle piante, riservandosi un adeguamento delle richieste per minori introiti di locazione.\nAll'udienza di conciliazione del 14 settembre 1990 l'espropriata ha accordato l'immissione in possesso a far tempo dal 1° aprile 1991, mentre lo Stato si è impegnato ad elaborare una proposta per la sostituzione temporanea dei posteggi esterni.\nNel successivo scambio di allegati intervenuto nell'autunno del 1995 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni. Nel suo memoriale lo Stato ha sottolineato in particolare di aver ridotto a 300 mq la superficie colpita dalla servitù e di aver messo a disposizione dell'espropriata dodici posteggi sul mapp. __________; durante i lavori sono stati quindi sostituiti tutti i posteggi esterni, mentre quelli interni sono sempre rimasti accessibili.\nC. Esperite tutte le necessarie formalità processuali, il Tribunale d'espropriazione ha emesso il suo giudizio sulle indennità con sentenza 23 ottobre 1996.\nIl Tribunale ha assegnato alla proprietaria un risarcimento\n"}