59'614.-, con interessi al 5% a far tempo dal 23 marzo 1994. Dalla suddetta indennità dev'essere dedotto l'acconto di fr. 30'000.- già versato dallo Stato il 25 ottobre 1991." 2. La tassa di giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico delle espropriate, con vincolo di solidarietà tra di esse; le espropriate sono inoltre condannate a rifondere al ricorrente identico importo per il titolo di ripetibili. | 3. Intimazione a: | __________ | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario