Solo nella presente sede le espropriate hanno evidenziato la funzione di giardino e di sedime di svago dell'area in rassegna per contestare la tesi contraria affacciata dallo Stato, finalizzata ad una riduzione dell'indennizzo. Ai fini del presente giudizio non appare ad ogni buon conto nemmeno necessario di prendere posizione sulla funzione dell'area toccata dall'occupazione temporanea. In effetti, anche volendole conferire la qualifica di giardino per tutta la sua estensione (e quindi ben oltre i 528 mq riconosciutigli, giĆ  a torto, dal Tribunale d'espropriazione), l'indennizzo non potrebbe in alcun modo superare quello offerto dallo Stato, di fr. 1.--/mq/mese, pari a fr. 12.--/mq/anno.