A. Nemmeno le espropriate si erano del resto formalizzate sull'utilizzazione della superficie interessata dall'occupazione temporanea. Esse avevano infatti sempre sostenuto che il danno era costituito, a questo riguardo, dall'impossibilità di vendere a terzi a la porzione di fondo vincolata ad un prezzo di (almeno) fr. 1300.--/mq: donde la loro richiesta di un risarcimento pari agli interessi su detta somma. Solo nella presente sede le espropriate hanno evidenziato la funzione di giardino e di sedime di svago dell'area in rassegna per contestare la tesi contraria affacciata dallo Stato, finalizzata ad una riduzione dell'indennizzo.