3 Lespr). 2.3. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 473 consid. 5e e rinvii; Rep. 1965, pag. 177). 3. 3.1. Lo Stato ha occupato durante 41 mesi una superficie di forma regolare, grosso modo rettangolare, del sub. d, coltivo, pari a mq 1'454, ubicata proprio in coincidenza dell'intersezione di via __________ con via __________: