{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-04-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-26_1997-04-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17069&nX40_KEY=4933394&nTrefferzeile=63&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d530aed8effc3b0e849c2c6208ea7af4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1996.26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1996.26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1996.26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:32:41", "Checksum": "37efd3f31b24eeeec616db9c74c7a9e3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.04.1997 50.1996.26\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n||||\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 4 dicembre 1996 di\n|\n|\n__________ patrocinato da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla sentenza 14 ottobre 1996 (no. 339/33) del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________; |\n|\nviste le risposte:\n- 18 dicembre 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;\n- 7 gennaio 1997 della CE fu __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. a) La Comunione ereditaria fu __________ (composta da __________, __________, __________ e __________), __________ __________, __________, e __________ (erroneamente qualificate quale comunione ereditaria del fu __________) sono comproprietarie in ragione di 1/4 ciascuna del mapp. __________ di __________, così descritto a registro fondiario:\nA) fabbrica mq 324\nB) sostra mq 9\nc) corte mq 219\nd) coltivo mq 1'935\nmq 2'487\nIl fondo, posto all'intersezione tra Via __________ e via __________, é assegnato dal PR alla zona __________ R5a.\nb) Ai fini della costruzione della galleria __________ lo Stato ha promosso innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina una procedura di espropriazione concernente la particella appena menzionata.\nNelle tabelle d'espropriazione, pubblicate dal 26 febbraio al 27 marzo 1990, lo Stato ha sollecitato l'esproprio di due servitù (diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale accompagnato da una limitazione di costruzione) a gravare una superficie di 24 mq circa sul confine est della proprietà (lato via __________), poi precisata e ridotta a 19 mq, offrendo un risarcimento di fr. 50.--/mq.\nLo Stato ha inoltre chiesto l'occupazione temporanea di parte del sub. d, coltivo, per mq 1'430, in seguito estesi a mq 1'454, proponendo un risarcimento di fr. 0.50/mq/mese, in seguito aumentato a fr. 1.--/mq/mese, oltre a fr. 10'465.-- per il taglio di alcune piante.\nc) Con notifica 21 marzo 1990 le espropriate hanno formulato una pretesa d'indennità di fr. 1'500.--/mq per la servitù e di fr. 8'796.-- mensili per l'occupazione temporanea, accettando nel contempo la cifra offerta per la soppressione delle piante. Indennizzi che le espropriate hanno sostanzialmente ribadito in sede di conclusioni.\nd) All'udienza di conciliazione, che ha avuto luogo l'11 settembre 1990, le parti hanno concordato l'immissione in possesso al 1° ottobre successivo.\nB. Esperite tutte le necessarie formalità processuali, il Tribunale d'espropriazione ha emesso il suo giudizio sulle indennità con sentenza 14 ottobre 1996.\nIl Tribunale ha assegnato alle proprietarie un risarcimento di fr. 4'332.-- oltre agli interessi d'uso dal 1 ottobre 1990 per l'espropriazione delle servitù, di fr. 84'000.-- con interessi al saggio legale di mora del 5% dal 23 marzo 1994, data della restituzione del terreno, per l'occupazione temporanea del fondo e di fr. 10'465.-- per la soppressione delle piante. Per quanto concerne in particolare l'occupazione temporanea, il giudice di prime cure ha riconosciuto un'indennità differenziata: di fr. 3.--/mq/mese per 528 mq, tale la superficie da dover imprescindibilmente considerare quale giardino attiguo all'abitazione al sub A in funzione dell'indice di occupazione, di fr. 0.50/mq/mese per i residui mq 926 mq, trattati alla stregua di un terreno in attesa di miglior uso (vendita a terzi o sfruttamento edilizio).\nC. Lo Stato ha impugnato il menzionato giudicato con ricorso 4 dicembre 1996 davanti a questo Tribunale. Il ricorrente contesta l'assegnazione a favore delle espropriate di un indennizzo di fr. 3.--/mq/mese per l'occupazione temporanea (41 mesi) dell'area verde considerata necessaria alla casa (528 mq su un totale di 1'454 mq occupati), affermando che quella superficie non è mai stata destinata a giardino o a spazio ricreativo e che deve essere considerata quale terreno senza una destinazione specifica. Lo Stato chiede quindi la conferma dell'indennizzo per occupazione temporanea che aveva offerto, di fr. 1.--/mq/mese, e pertanto che l'indennità complessiva assegnata dal Tribunale d'espropriazione venga ridotta a fr. 59'614.- oltre interessi.\nTanto il Tribunale d'espropriazione quanto le espropriate hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.\nDelle rispettive ragione si dirà più in dettaglio, per quanto necessario, nel seguito.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.\n2. 2.1. Giusta l'art. 9 Lespr l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone - segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale (art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).\n2.2. L'indennità deve essere di regola corrisposta in denaro (art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura (art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr)."}