Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 3 della sentenza 20 agosto 1996 (n. 4/91-6) del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina sono annullati §§. Gli atti sono retrocessi al Tribunale d'espropriazione del sottoceneri, con l'obbligo di procedere come al considerando 7 e relativi rinvii 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del ricorrente e del comune di __________ in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é data facoltà di ricorso al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. | 4. Intimazione a: | __________ | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario