Ora, un terreno di 285 mq di superficie non sembra prestarsi, in principio, alla costruzione di una casa d'abitazione su tre piani, ma in ogni caso ad essere sfruttato razionalmente secondo la disciplina istituita dal PR 1976 per la zona R3. 4.3. Il Tribunale annulla pertanto il giudizio impugnato e retrocede gli atti al Tribunale d'espropriazione, che dispone di periti attivi nel settore delle costruzioni, affinché possa riesaminare compiutamente questo aspetto alla luce dei canoni edili ed economici per ribadire con motivazioni più pertinenti la sussistenza di un'espropriazione materiale a pregiudizio del mapp.