Intanto il PR 1976 ha assegnato la superficie del mapp. __________ rimasta a libera disposizione dell'espropriato alla zona R3, che presentava un indice di sfruttamento pari al 0,5: dall'esame degli atti di PR risulta con certezza che identica sorte sarebbe toccata all'area colpita dalle restrizioni in esame. In secondo luogo la superficie vincolata del fondo rappresenta in realtà poco meno di 1/3 (non 2/3) della sua estensione: mq 285 (non mq 287) rispetto a mq 880. L'applicazione della regola generale vorrebbe dunque che il vincolo di inedificabilità parziale che grava la proprietà del ricorrente non sia costitutivo di un'espropriazione materiale.