Trattavasi infatti di un vincolo espropriativo sancito tramite un PR approvato dal Consiglio di Stato nel 1988, che riproponeva le stesse restrizioni precedentemente istituite tramite un PR approvato nel 1966 ed il cui termine di attuazione era scaduto nel 1976 (prima dunque dell'entrata in vigore della LPT), ovvero 12 anni prima. Le domande del ricorrente non paiono perĂ², nel concreto caso, sprovviste di fondamento per un altro motivo, che il Tribunale individua nell'ambito dell'applicazione d'ufficio del diritto (art. 18 cpv. 1 PAmm).