Facendo propri gli insegnamenti della precitata sentenza del Tribunale federale, con giudicato 15 marzo 1996 questo Tribunale ha concluso che ai fini della determinazione della sussistenza di un'espropriazione materiale e della relativa indennità faceva stato il primo PR. E questo non tanto perché il fondo era rimasto assoggettato al blocco edilizio in applicazione degli art. 25 bis LE 1973 e, dal 13 novembre 1990, 66 LALPT (il blocco edilizio - di durata biennale - era decaduto da quasi un anno al momento dell'approvazione del PR), bensì perché la ripresentazione del vincolo aveva fatto sì che il terreno gravatone non fosse mai stato riassegnato ad altra zona di utilizzazione, in