in RDAT II-1991 N. 68. In effetti, nel periodo di soli 6 giorni intercorso tra il 6 giugno 1988 (data di scadenza del termine di attuazione del vecchio PR) ed il 12 giugno successivo (data di approvazione del nuovo PR) non era sussistita alcuna possibilità di edificare il fondo degli espropriati: in primo luogo perché questo era colpito da blocco edilizio ai sensi dell'art. 25 bis cpv. 1 LE 1973, in secondo luogo perché la particella non era stata assegnata ad un'altra zona di utilizzazione, in particolare a quella edificabile.