La perdita o la sottrazione forzata delle prerogative edilizie del fondo - che costituisce la caratteristica determinante dell'esproprio materiale - si situa al momento dell'entrata in vigore del vincolo pianificatorio e, pertanto, del piano regolatore che lo istituisce: momento che nel nostro Cantone coincide con l'approvazione del piano da parte del Consiglio di Stato (art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973; attualmente art. 39 cpv. 1 LALPT). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale é questo momento che fa stato per determinare le caratteristiche fisiche e lo statuto giuridico del fondo ed inoltre l'ammontare dell'indennità per il titolo di espropriazione materiale.