Il ricorrente non contesta che i vincoli sanciti a carico della sua proprietà attraverso il PR approvato il 3 febbraio 1976 fossero costitutivi di un'espropriazione materiale, ma sostiene che queste restrizioni sono decadute alla scadenza (prorogata) del termine di attuazione di detto PR, ovvero al 3 febbraio 1991. Per questo motivo ci si trova di fronte ad un caso di espropriazione formale e l'indennizzo in suo favore deve essere calcolato al 9 maggio 1996, data dell'immissione in possesso. Chiede pertanto in via principale un risarcimento di fr. 600.--/mq per l'area espropriata e di fr. 300.--/mq per il deprezzamento di quella residua.