{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-25_1997-05-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17068&nX40_KEY=4933393&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "334868a3605a44163a4d4f3f449d7a45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:49", "Checksum": "144ee38b5743339fd5a90451a40c4253", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5.2. Il Tribunale non ritiene di poter condividere, nemmeno su questo punto, l'impostazione ed il risultato cui é addivenuta l'istanza inferiore. Intanto, nel caso in cui dovesse essere negata la sussistenza di un'espropriazione materiale a danno del mapp. __________ il dies aestimandi sarebbe riportato - come rivendicato dal ricorrente - al 9 maggio 1996, data dell'immissione in possesso (art. 19 Lespr). In ogni caso, come risulta in modo inoppugnabile da tutto il giudicato impugnato (il riferimento alle precedenti sentenze ne é l'ennesima conferma), il Tribunale di prima istanza é partito dall'assunto che la superficie vincolata del mapp. __________ avrebbe altrimenti dovuto essere attribuita alla zona R2: come é stato spiegato poco sopra (consid. 4.2.), quell'area sarebbe invece stata assegnata dal PR 1976 (come da quello 1993) alla zona R3. Il Tribunale d'espropriazione non ha pertanto ricercato se ebbero luogo delle compravendite di terreni ubicati nella detta zona di utilizzazione né, semmai non ve ne furono, ha potuto spiegare in che modo, partendo da quelle celebrate nella zona R2, é addivenuto alla stima del terreno interessato. Del resto nemmeno le considerazioni svolte sulle peculiarità del mapp. __________ possono essere interamente sottoscritte. Né infatti, da un parte, il mapp. __________ può essere edificato con facilità sotto tutti gli aspetti (é infatti piuttosto stretto per accogliere una costruzione disposta su tre piani) né, dall'altra, la circostanza secondo cui non dispone di accesso diretto sulla strada cantonale é necessariamente di nocumento per il suo estimo: bisogna invece piuttosto accertare - tramite l'ispezione del registro fondiario - se il fondo, che non é in tal modo direttamente esposto all'inquinamento provocato dalla strada cantonale, dispone invece dei necessari diritti di passo sulle proprietà confinanti per raggiungere quell'arteria di traffico. Dall'esame dell'estratto del menzionato registro versato agli atti dal comune risulta infine che il mapp. __________ é gravato da una servitù di attraversamento di linea elettrica ad alta tensione: il giudicato impugnato non spiega tuttavia se ed in che misura questo onere possa interessare e, se del caso influenzare, il valore venale della superficie espropriata e, di conseguenza, la fissazione dell'indennità a favore del ricorrente. Per questo motivo, anche la determinazione dell'indennizzo deve essere oggetto di nuovo, più accurato esame da parte del Tribunale di prima istanza.\n6. Il ricorrente ribadisce la richiesta di un indennizzo per svalutazione della superficie residua del mapp. __________. Il Tribunale condivide a questo riguardo le pertinenti ed esaurienti considerazioni svolte dal Tribunale d'espropriazione al considerando 9 del giudizio impugnato, cui esso rinvia: un indennizzo per questo titolo deve dunque essere negato.\n7. Sulla scorta di quanto precede il gravame deve dunque essere parzialmente accolto ed i dispositivi n. 1 e 3 del giudicato impugnato annullati. Gli atti devono di conseguenza essere retrocessi al Tribunale d'espropriazione, il quale dovrà riverificare la sussistenza di un'espropriazione materiale a pregiudizio del mapp. __________ (consid. 4) e - qualunque sia la soluzione a questo quesito - nuovamente fissare l'ammontare dell'indennità spettante al ricorrente per l'espropriazione della superficie di circa mq 285 del detto fondo (consid. 5).\n8. La tassa di giudizio e le ripetibili vengono ripartite in funzione del grado di soccombenza delle parti (art. 28 e 31 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 21 LPT, 23, 25 bis LE 1973, 66 LALPT, 9,11, 50 Lespr, 18, 28, 31 e 65 PAmm\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso é parzialmente accolto.\n§. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 3 della sentenza 20 agosto 1996 (n. 4/91-6) del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina sono annullati\n§§. Gli atti sono retrocessi al Tribunale d'espropriazione del sottoceneri, con l'obbligo di procedere come al considerando 7 e relativi rinvii\n2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del ricorrente e del comune di __________ in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.\n3. Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é data facoltà di ricorso al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.\n|\n4. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}