{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-25_1997-05-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17068&nX40_KEY=4933393&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "334868a3605a44163a4d4f3f449d7a45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:49", "Checksum": "144ee38b5743339fd5a90451a40c4253", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl richiamo dell'espropriato alla sentenza pubbl. in RDAT II-1995 N. 44, in cui il Tribunale d'espropriazione del sottoceneri era approdato alla soluzione opposta, non può pertanto giovargli. A prescindere dal fatto che un giudizio di un tribunale di prima istanza non può vincolare le istanze di ricorso, la fattispecie decisa in quella sede si distanziava notevolmente dalla presente. Trattavasi infatti di un vincolo espropriativo sancito tramite un PR approvato dal Consiglio di Stato nel 1988, che riproponeva le stesse restrizioni precedentemente istituite tramite un PR approvato nel 1966 ed il cui termine di attuazione era scaduto nel 1976 (prima dunque dell'entrata in vigore della LPT), ovvero 12 anni prima.\nLe domande del ricorrente non paiono però, nel concreto caso, sprovviste di fondamento per un altro motivo, che il Tribunale individua nell'ambito dell'applicazione d'ufficio del diritto (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n4. 4.1. Secondo la giurisprudenza, quando una restrizione della proprietà interessa solo una parte di un fondo, per accertarne la gravità - requisito primo e più importante affinché la restrizione sia costitutiva di un'espropriazione materiale - bisogna di regola considerare gli effetti spiegati dalla restrizione sull'intera particella. L'avverarsi di un'espropriazione materiale deve infatti essere negato quando una restrizione della proprietà lascia intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il fondo colpito secondo la sua destinazione in maniera economicamente adeguata: ad esempio quando un dezonamento concerne solo un quarto di una particella oppure un divieto di costruzione si estende solo su di un terzo della sua superficie (DTF 114 Ib 121; RDAT II-1994 N. 63 in initio). La prassi riserva tuttavia la possibilità di scostarsi dalla regola generale quando questa condurrebbe a soluzioni inique. Può segnatamente essere il caso quando la superficie di un fondo colpito da un divieto di costruzione parziale si presta ad uno sfruttamento edilizio autonomo (Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung, pag. 268 seg. con rinvii alla giurisprudenza ed alla relativa critica della dottrina).\n4.2. Nella fattispecie, per ammettere la realizzazione di un'espropriazione materiale a pregiudizio del mapp. __________ il giudice di prima istanza ha ritenuto di doversi scostare dalla regola generale, sostenendo che la superficie vincolata del fondo, pari a 287 mq, ovvero a 2/3 della sua superficie, si presta ad un'utilizzazione separata secondo la disciplina edilizia applicabile alla zona R2, potendo fruttare una superficie utile lorda pari a mq 114 (l'indice di sfruttamento della zona R2 del PR 1976 essendo pari al 0,4). Questo risultato non convince tuttavia il Tribunale. Intanto il PR 1976 ha assegnato la superficie del mapp. __________ rimasta a libera disposizione dell'espropriato alla zona R3, che presentava un indice di sfruttamento pari al 0,5: dall'esame degli atti di PR risulta con certezza che identica sorte sarebbe toccata all'area colpita dalle restrizioni in esame. In secondo luogo la superficie vincolata del fondo rappresenta in realtà poco meno di 1/3 (non 2/3) della sua estensione: mq 285 (non mq 287) rispetto a mq 880. L'applicazione della regola generale vorrebbe dunque che il vincolo di inedificabilità parziale che grava la proprietà del ricorrente non sia costitutivo di un'espropriazione materiale. Per distanziarsi da questo principio non basta però affermare che quell'area può fruttare una certa superficie utile lorda; bisogna anche che essa si presti in modo effettivo - ovvero razionale sotto gli aspetti edilizio ed economico - ad essere sfruttata in maniera autonoma. Ora, un terreno di 285 mq di superficie non sembra prestarsi, in principio, alla costruzione di una casa d'abitazione su tre piani, ma in ogni caso ad essere sfruttato razionalmente secondo la disciplina istituita dal PR 1976 per la zona R3.\n4.3. Il Tribunale annulla pertanto il giudizio impugnato e retrocede gli atti al Tribunale d'espropriazione, che dispone di periti attivi nel settore delle costruzioni, affinché possa riesaminare compiutamente questo aspetto alla luce dei canoni edili ed economici per ribadire con motivazioni più pertinenti la sussistenza di un'espropriazione materiale a pregiudizio del mapp. __________ oppure abbandonare quella tesi, con la conseguenza che detta particella può essere oggetto della sola procedura di espropriazione formale.\n5. 5.1. Per quanto concerne la determinazione del valore venale pieno del fondo il giudice di prima istanza ha fatto capo al sistema statistico, ricercando le contrattazioni che hanno avuto luogo negli anni 1975 e 1976 concernenti terreni edificabili ubicati nel comune in zona R2. Si é inoltre appoggiato agli indennizzi stabiliti in due sentenze concernenti l'espropriazione di fondi pure vincolati dal PR 1976, non molto distanti dal mapp. __________. Ha indi definito il mapp. __________ quale terreno che si presta facilmente all'edificazione, vicino ai servizi pubblici ma privo di accesso diretto alla strada cantonale. Ciò facendo il Giudice di prima istanza é approdato all'importo di fr. 160.--/mq."}