{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-25_1997-05-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17068&nX40_KEY=4933393&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "334868a3605a44163a4d4f3f449d7a45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.25"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.25"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.25"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:49", "Checksum": "144ee38b5743339fd5a90451a40c4253", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.25\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 20 settembre 1996 di\n|\n|\n__________ patrocinato da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla sentenza 20 agosto 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina relativa all'espropriazione parziale del mapp. __________ di __________ da parte del comune di __________; |\nviste le risposte:\n- 1° ottobre 1996 del Tribunale di espropriazione;\n- 11 ottobre 1996 del Comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ é proprietario del mapp. __________ di __________. Il fondo, ubicato in località __________, sotto il centro scolastico, é censito quale campo di mq 880. Il PR approvato dal Consiglio di Stato il 3 febbraio 1976 ha vincolato una parte di quella proprietà per la costruzione di edifici pubblici (zona EP) e di una strada di servizio. Quei vincoli sono stati riproposti nel nuovo PR, approvato dal Governo il 2 giugno 1993. Un ricorso di __________ é stato respinto da quest'ultima autorità contestualmente all'approvazione del PR.\nB. a) Dopo essersi procurato i necessari crediti dal consiglio comunale, il municipio di __________ ha promosso nei confronti di __________ una procedura di espropriazione del mapp. __________ limitatamente alla superficie vincolata dal PR, stimata in mq 285, offrendo fr. 200.--/mq. Gli atti d'esproprio sono stati pubblicati giusta gli art. 20 segg. Lespr nel periodo 18 febbraio/19 marzo 1991. Con istanza 8 febbraio 1991 il municipio ha pure sollecitato l'immediata immissione in possesso della superficie interessata all'esproprio.\nb) Con memoria 20 marzo 1991 __________ ha formulato in via\nprincipale opposizione all'espropriazione ed all'immissione in possesso, in via\nsubordinata ha notificato una pretesa di\nfr. 700.--/mq per la superficie espropriata e di fr. 350.--/mq per il deprezzamento\ndella porzione residua.\nc) Con decisione 9 maggio 1996 il Tribunale d'espropriazione ha respinto l'opposizione e concesso al comune di __________ l'immediata immissione in possesso. Con sentenza 20 agosto 1996 il Tribunale di prima istanza si é invece pronunciato sulle indennità. Esso ha in primo luogo considerato che l'imposizione dei vincoli a carico del mapp. __________, in quanto fondo di natura edilizia, erano costitutivi di un'espropriazione materiale e che l'indennizzo per questo titolo doveva di conseguenza essere stimato al 3 febbraio 1976, data di approvazione del primo PR. Facendo uso del sistema statistico ha indi determinato il valore venale pieno del fondo a quella data in fr. 160.--/mq: importo dal quale ha dedotto fr. 30.--/mq a titolo di valore residuo della proprietà dopo l'imposizione delle restrizioni. Per l'espropriazione materiale della superficie vincolata il giudice di prime cure ha pertanto assegnato al ricorrente fr. 130.--/mq oltre interessi al saggio usuale dal 20 marzo 1991, data della notifica di pretese. Per l'espropriazione formale di quell'area, ovvero per il trapasso del terreno spogliato delle prerogative edilizie, ha invece stabilito un risarcimento di fr. 30.--/mq oltre interessi di mora al 5% a decorrere come all'art. 54 Lespr. Ha infine negato un indennizzo per svalutazione della porzione residua.\nC. Con gravame 20 settembre\n1996 __________ é insorto davanti a questo Tribunale contro la sentenza 20\nagosto 1996 del Tribunale d'espropriazione. Il ricorrente non contesta che i\nvincoli sanciti a carico della sua proprietà attraverso il PR approvato il 3\nfebbraio 1976 fossero costitutivi di un'espropriazione materiale, ma sostiene\nche queste restrizioni sono decadute alla scadenza (prorogata) del termine di\nattuazione di detto PR, ovvero al 3 febbraio 1991. Per questo motivo ci si\ntrova di fronte ad un caso di espropriazione formale e l'indennizzo in suo\nfavore deve essere calcolato al 9 maggio 1996, data dell'immissione in possesso.\nChiede pertanto in via principale un risarcimento di fr. 600.--/mq per l'area\nespropriata e di fr. 300.--/mq per il deprezzamento di quella residua. In via\nsubordinata il ricorrente chiede che gli venga almeno assegnato il risarcimento\nofferto dal comune, di\nfr. 200.--/mq, di cui fr. 170.--/mq a titolo di espropriazione materiale e di\nfr. 30.--/mq per quella formale, oltre a fr. 85.--/mq per la svalutazione della\nfrazione restantegli.\nIl comune ha chiesto la reiezione dell'impugnativa.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale é data, il ricorso tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria."}