Sulla scorta di quanto precede il gravame deve dunque essere parzialmente accolto ed il giudicato impugnato annullato. Gli atti devono di conseguenza essere retrocessi al Tribunale d'espropriazione, il quale dovrà nuovamente fissare l'ammontare delle indennità spettanti alla ricorrente secondo quanto stabilito al consid. 4. 6. La tassa di giudizio e le ripetibili vengono ripartite in funzione del grado di soccombenza delle parti (art. 28 e 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 21 LPT, 23, 25 bis LE 1973, 66 LALPT, 9, 11, 50 Lespr, 18, 28, 31 e 65 PAmm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso é parzialmente accolto.