Le operazioni aritmetiche svolte dal Tribunale d'espropriazione, oltre a dimostrare che non vi é stato alcun incremento di valore dei terreni agricoli tra il 1976 ed il 1996 - principio che é oramai stato acquisito da parte del Tribunale amministrativo (cfr. RDAT II-1994 N. 64 consid. 4; STA inedite 15 marzo 1996 in re comune di __________, consid. 4.1.; 26 aprile 1996 in re comune di __________, consid. 5) - sono inoltre di pregiudizio per la ricorrente, in quanto ritardano la data di decorrenza degli interessi sul risarcimento riferito alla componente agricola del terreno, per minimi che possano essere.