A prescindere dal fatto che un giudizio di un tribunale di prima istanza non può vincolare le Camere del Tribunale d'appello, la fattispecie decisa in quella sede si distanziava notevolmente dalla presente. Trattavasi infatti di un vincolo espropriativo sancito tramite un PR approvato dal Consiglio di Stato nel 1988, che riproponeva le stesse restrizioni precedentemente istituite tramite un PR approvato nel 1966 ed il cui termine di attuazione era scaduto nel 1976 (prima dunque dell'entrata in vigore della LPT), ovvero 12 anni in precedenza. 4.