Data di entrata in vigore della misura pianificatoria comportante espropriazione materiale e di estimo dell'indennità doveva dunque essere considerato - come ritenuto dai Tribunali cantonali - il 6 aprile 1973. Per addivenire allo stesso risultato nel giudizio impugnato in quella sede, del 3 aprile 1990, questo Tribunale aveva adottato l'opinione espressa da __________, secondo cui il termine per l'attuazione del PR stabilito all'art. 23 LE 1973 doveva essere interpretato quale semplice disposizione programmatica, sprovvista di effetti decadenziali sui vincoli istituiti dal PR stesso.