2 e rinvii). 3. 3.1. La ricorrente, che non contesta che i vincoli sanciti a carico delle sue proprietà attraverso il PR approvato il 3 febbraio 1976 fossero costitutivi di un'espropriazione materiale, sostiene che queste restrizioni sono decadute alla scadenza (prorogata) del termine di attuazione di detto PR, 3 febbraio 1991, ovvero 15 giorni prima della pubblicazione degli atti d'espropriazione. Per questo motivo, a suo giudizio ci si trova di fronte ad un caso di espropriazione formale e l'indennizzo in suo favore deve essere di conseguenza calcolato al 9 maggio 1996, data dell'immissione in possesso, in applicazione dell'art. 19 Lespr.