{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-24_1997-05-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17067&nX40_KEY=4711531&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "073aed001320eff80c0b96cd59557616"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["50.1996.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:06:32", "Checksum": "92612b1ae3b440795d473e43c79d50e5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4.3. Ai fini della determinazione dell'indennità per espropriazione materiale, il Tribunale di prima istanza ha in seguito dedotto dal valore venale pieno l'importo di fr. 30.--/mq, a valere quale valore agricolo del terreno. Importo che esso ha in seguito assegnato all'espropriata a titolo di risarcimento per espropriazione formale. Ora una doppia stima del risarcimento spettante all'espropriato si giustifica solo se tra il momento in cui si realizza l'espropriazione materiale e quello in cui l'ente pubblico procede all'esproprio formale abbiano avuto luogo degli incrementi di prezzo rilevanti dei terreni agricoli (è infatti solo questa componente del fondo vincolato che può beneficiare dell'aumento di valore), a tutto vantaggio del proprietario. Le operazioni aritmetiche svolte dal Tribunale d'espropriazione, oltre a dimostrare che non vi é stato alcun incremento di valore dei terreni agricoli tra il 1976 ed il 1996 - principio che é oramai stato acquisito da parte del Tribunale amministrativo (cfr. RDAT II-1994 N. 64 consid. 4; STA inedite 15 marzo 1996 in re comune di __________, consid. 4.1.; 26 aprile 1996 in re comune di __________, consid. 5) - sono inoltre di pregiudizio per la ricorrente, in quanto ritardano la data di decorrenza degli interessi sul risarcimento riferito alla componente agricola del terreno, per minimi che possano essere. Per questo motivo, in sede di nuovo giudizio il Tribunale d'espropriazione dovrà stabilire attraverso un'unica stima al 3 febbraio 1976 l'indennità spettante alla ricorrente per i titoli di espropriazione materiale e formale. Capitale sul quale decorreranno gli interessi compensatori al saggio usuale correttamente stabiliti dal Tribunale di prime cure a far tempo dal 20 marzo 1991, data della notifica delle pretese da parte dell'espropriata. Quegli accessori dovranno essere fatti decorrere anche per quanto concerne l'indennizzo di svalutazione della porzione residua del mapp. __________, che il giudice di prime cure dovrà nuovamente fissare, in quanto dipendente dal preventivo accertamento del valore venale del fondo: il pregiudizio economico che quell'indennizzo é volto a compensare deve infatti già essere considerato quale diretta conseguenza dell'imposizione del vincolo di inedificabilità parziale a carico della particella, ossia dell'espropriazione materiale, e non della successiva espropriazione formale.\n5. Sulla scorta di quanto precede il gravame deve dunque essere parzialmente accolto ed il giudicato impugnato annullato. Gli atti devono di conseguenza essere retrocessi al Tribunale d'espropriazione, il quale dovrà nuovamente fissare l'ammontare delle indennità spettanti alla ricorrente secondo quanto stabilito al consid. 4.\n6. La tassa di giudizio e le ripetibili vengono ripartite in funzione del grado di soccombenza delle parti (art. 28 e 31 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 21 LPT, 23, 25 bis LE 1973, 66 LALPT, 9, 11, 50 Lespr, 18, 28, 31 e 65 PAmm\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso é parzialmente accolto.\n§. Di conseguenza la sentenza 20 agosto 1996 (n. 4/91-5) del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina é annullata.\n§§. Gli atti sono retrocessi al Tribunale d'espropriazione del sottoceneri, con l'obbligo di procedere come al considerando 5 e relativi rinvii.\n2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico della ricorrente e del comune di __________ in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.\n3. Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é data facoltà di ricorso al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}