{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-24_1997-05-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17067&nX40_KEY=4933393&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "073aed001320eff80c0b96cd59557616"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:49", "Checksum": "516170476623f18455c9908ca46696c2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl richiamo dell'espropriata alla sentenza pubbl. in RDAT II-1995 N. 44, in cui il Tribunale d'espropriazione del sottoceneri era approdato alla soluzione opposta, non può pertanto giovargli. A prescindere dal fatto che un giudizio di un tribunale di prima istanza non può vincolare le Camere del Tribunale d'appello, la fattispecie decisa in quella sede si distanziava notevolmente dalla presente. Trattavasi infatti di un vincolo espropriativo sancito tramite un PR approvato dal Consiglio di Stato nel 1988, che riproponeva le stesse restrizioni precedentemente istituite tramite un PR approvato nel 1966 ed il cui termine di attuazione era scaduto nel 1976 (prima dunque dell'entrata in vigore della LPT), ovvero 12 anni in precedenza.\n4. 4.1. Per quanto concerne la determinazione del valore venale pieno dei fondi il giudice di prima istanza ha fatto capo al sistema statistico, ricercando le contrattazioni che hanno avuto luogo negli anni 1975 e 1976 concernenti terreni edificabili ubicati nel comune in zona R2. Si é inoltre appoggiato agli indennizzi stabiliti in due sentenze concernenti l'espropriazione di fondi pure vincolati dal PR 1976, non molto distanti dai mapp. __________ e __________ (uno di questi apparteneva alla ricorrente). Ha indi definito i terreni espropriandi piani, ampi e che si prestano facilmente all'edificazione, vicini ai servizi pubblici. Il mapp. __________ ha inoltre accesso diretto alla strada cantonale, mentre che il mapp. __________ ne é privo. Ciò facendo il Giudice di prima istanza é approdato all'importo di fr. 180.--/mq per il mapp. __________ e fr. 160.--/mq per il mapp. __________.\n4.2. Il Tribunale non ritiene di poter condividere, su questo punto, l'impostazione ed il risultato cui é addivenuta l'istanza inferiore. Intanto, come risulta in modo inoppugnabile da tutto il giudicato impugnato (il riferimento alle precedenti sentenze ne é l'ennesima conferma), il Tribunale di prima istanza é partito dall'assunto che le superfici vincolate avrebbero altrimenti dovuto essere attribuite alla zona R2: dall'esame degli atti di PR risulta invece con certezza che anch'esse, al pari dell'area rimasta a libera disposizione della ricorrente per il mapp. __________, sarebbero state assegnate dal PR 1976 (ma anche da quello approvato nel 1993) alla zona R3. Il Tribunale d'espropriazione non ha pertanto ricercato se ebbero luogo delle compravendite di terreni ubicati nella detta zona di utilizzazione né, semmai non ve ne furono, ha potuto spiegare in che modo, partendo da quelle celebrate nella zona R2, é addivenuto alla stima dei terreni in esame. Del resto nemmeno la circostanza secondo cui il mapp. __________ non disponga di accesso diretto sulla strada cantonale é necessariamente di nocumento per il suo estimo: bisogna piuttosto accertare - tramite l'ispezione del registro fondiario - se quella particella, che non é in tal modo direttamente esposta all'inquinamento provocato dalla strada cantonale, dispone invece dei necessari diritti di passo sulle proprietà confinanti per raggiungere quell'arteria di traffico. Dall'esame dell'estratto del menzionato registro, versato agli atti dal comune, risulta poi che il sub. b del mapp. __________ é gravato da un diritto di passo a favore del comune ed inoltre che quella particella é pure fondo serviente relativamente ad una servitù di passo a favore di 13 altre proprietà. Di questi oneri, che sono indubitabilmente suscettibili di menomare il valore venale del detto mappale e, pertanto, l'indennizzo a favore della ricorrente, non vi é però traccia nel giudizio impugnato, così come il giudicato di prima istanza non spiega se ed in che misura la servitù di attraversamento di linea elettrica ad alta tensione, pure iscritta a registro fondiario a gravare il mapp. __________, possa eventualmente spiegare effetto analogo. Per questi motivi, la determinazione dell'indennizzo deve essere oggetto di nuovo, più accurato esame da parte del Tribunale di prima istanza. Il Tribunale annulla quindi integralmente il giudizio impugnato e retrocede gli atti a questo scopo al Tribunale d'espropriazione."}