{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-24_1997-05-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17067&nX40_KEY=4933393&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "073aed001320eff80c0b96cd59557616"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:49", "Checksum": "516170476623f18455c9908ca46696c2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. L'inclusione di un terreno di natura edilizia in una zona per attrezzature ed edifici pubblici é, per costante giurisprudenza, costitutiva di espropriazione materiale. Al momento dell'imposizione del vincolo il fondo cessa di essere oggetto di mercato per l'edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei prezzi dei fondi edilizi. La perdita o la sottrazione forzata delle prerogative edilizie del fondo - che costituisce la caratteristica determinante dell'esproprio materiale - si situa al momento dell'entrata in vigore del vincolo pianificatorio e, pertanto, del piano regolatore che lo istituisce: momento che nel nostro Cantone coincide con l'approvazione del piano da parte del Consiglio di Stato (art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973; attualmente art. 39 cpv. 1 LALPT). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale é questo momento che fa stato per determinare le caratteristiche fisiche e lo statuto giuridico del fondo ed inoltre l'ammontare dell'indennità per il titolo di espropriazione materiale. Quest'ultima deve inoltre fruttare interesse almeno dal giorno in cui il proprietario ha fatto valere la sua pretesa in maniera inequivocabile. Tra l'entrata in vigore del vincolo pianificatorio ed il momento dell'espropriazione formale del terreno solo il residuo valore del fondo, che corrisponde - di regola - a quello agricolo, é sottoposto all'evoluzione dei prezzi del mercato. Le indennità dovute per ognuna delle due espropriazioni devono pertanto essere valutate separatamente, ciascuna secondo i propri specifici principi, anche se ha luogo una sola procedura di stima. Si può tuttavia prescindere da una doppia stima quando nell'intervallo non si é verificata alcuna significativa modifica dei prezzi dei terreni agricoli (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono a RDAT II-1991 N. 68 consid. 2 e rinvii).\n3. 3.1. La ricorrente, che non contesta che i vincoli sanciti a carico delle sue proprietà attraverso il PR approvato il 3 febbraio 1976 fossero costitutivi di un'espropriazione materiale, sostiene che queste restrizioni sono decadute alla scadenza (prorogata) del termine di attuazione di detto PR, 3 febbraio 1991, ovvero 15 giorni prima della pubblicazione degli atti d'espropriazione. Per questo motivo, a suo giudizio ci si trova di fronte ad un caso di espropriazione formale e l'indennizzo in suo favore deve essere di conseguenza calcolato al 9 maggio 1996, data dell'immissione in possesso, in applicazione dell'art. 19 Lespr. L'insorgente solleva quindi, concretamente, il quesito a sapere se la scadenza del termine di attuazione previsto dall'art. 23 dell'or abrogata LE 1973, rispettivamente della sua proroga, provochi l'inefficacia dei vincoli istituiti dal PR."}