{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-05-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-24_1997-05-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17067&nX40_KEY=4933393&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "073aed001320eff80c0b96cd59557616"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:33:49", "Checksum": "516170476623f18455c9908ca46696c2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.05.1997 50.1996.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 20 settembre 1996 di\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla sentenza 20 agosto 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina relativa all'espropriazione parziale del mapp. __________ e l'espropriazione totale del mapp. __________ di __________ da parte del comune di __________; |\nviste le risposte:\n- 1° ottobre 1996 del Tribunale di espropriazione;\n- 11 ottobre 1996 del Comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ é proprietaria dei mapp. __________ e __________ di __________. Il mapp. __________, ubicato in località __________, a lato di via __________, é censito quale prato di mq 1415. Il mapp. __________, distante nemmeno una quindicina di metri dal primo, posto sotto il centro scolastico, é invece sito in località __________. E' censito quale prato di mq 3505 (sub. a) e strada di mq 125 (sub. b). Il PR approvato dal Consiglio di Stato il 3 febbraio 1976 ha vincolato una parte del mapp. __________ e tutto il mapp. __________ per la costruzione di edifici pubblici (zona EP) e di una strada di servizio. Quei vincoli sono stati riproposti nel nuovo PR, approvato dal Governo il 2 giugno 1993. Un ricorso di __________, marito della ricorrente, é stato respinto da quest'ultima autorità contestualmente all'approvazione di entrambi i PR.\nB. a) Dopo essersi procurato i necessari crediti dal consiglio comunale, il municipio di __________ ha promosso nei confronti di __________ una procedura di espropriazione del mapp. __________ limitatamente alla superficie vincolata dal PR, stimata in mq 951, oltre a quella totale del mapp. __________, offrendo fr. 200.--/mq. Gli atti d'esproprio sono stati pubblicati giusta gli art. 20 segg. Lespr nel periodo 18 febbraio/19 marzo 1991. Con istanza 8 febbraio 1991 il municipio ha pure sollecitato l'immediata immissione in possesso della superficie interessata all'esproprio.\nb) Con memoria 20 marzo 1991 __________ ha formulato in via\nprincipale opposizione all'espropriazione ed all'immissione in possesso, in via\nsubordinata ha notificato una pretesa di\nfr. 700.--/mq per la superficie espropriata e di fr. 350.--/mq per il deprezzamento\ndella porzione residua del mapp. __________.\nc) Con decisione 9 maggio 1996 il Tribunale d'espropriazione\nha respinto l'opposizione e concesso al comune di __________ l'immediata\nimmissione in possesso. Con sentenza 20 agosto 1996 il Tribunale di prima\nistanza si é invece pronunciato sulle indennità. Esso ha in primo luogo considerato\nche l'imposizione dei vincoli a carico dei mapp. __________ e __________, in\nquanto fondi di natura edilizia, era costitutiva di un'espropriazione materiale\ne che l'indennizzo per questo titolo doveva di conseguenza essere stimato al 3\nfebbraio 1976, data di approvazione del primo PR. Facendo uso del sistema\nstatistico ha indi determinato il valore venale pieno a quella data del mapp.\n__________ in fr. 180.--/mq e del mapp. __________ in fr. 160.--/mq: importo\ndal quale ha dedotto\nfr. 30.--/mq a titolo di valore residuo della proprietà dopo l'imposizione\ndelle restrizioni. Per l'espropriazione materiale delle superfici vincolate il\ngiudice di prime cure ha pertanto assegnato alla ricorrente fr. 150.--/mq\n(mapp. __________) rispettivamente fr. 130.--/mq (mapp. __________) oltre\ninteressi al saggio usuale dal 20 marzo 1991, data della notifica di pretese.\nPer l'espropriazione formale di quelle aree, ovvero per il trapasso del terreno\nspogliato delle prerogative edilizie, ha invece stabilito un risarcimento di\nfr. 30.--/mq oltre interessi di mora al 5% a decorrere come all'art. 54 Lespr.\nHa infine riconosciuto un indennizzo per svalutazione della porzione residua\ndel mapp. __________ pari a fr. 75.--/mq..\nC. Con gravame 20 settembre\n1996 __________ é insorta davanti a questo Tribunale contro la sentenza 20\nagosto 1996 del Tribunale d'espropriazione. La ricorrente non contesta che i\nvincoli sanciti a carico delle sue proprietà attraverso il PR approvato il 3\nfebbraio 1976 fossero costitutivi di un'espropriazione materiale, ma sostiene\nche queste restrizioni sono decadute alla scadenza (prorogata) del termine di\nattuazione di detto PR, ovvero al 3 febbraio 1991. Per questo motivo ci si\ntrova di fronte ad un caso di espropriazione formale e l'indennizzo in suo\nfavore deve essere calcolato al 9 maggio 1996, data dell'immissione in\npossesso. Chiede pertanto in via principale un risarcimento di\nfr. 600.--/mq per l'area espropriata del mapp. 132 e fr. 580.---/mq per\nl'esproprio totale del mapp. __________, oltre a fr. 300.--/mq per il\ndeprezzamento della frazione residua del mapp. __________. In via subordinata\nla ricorrente chiede che gli venga almeno assegnato il risarcimento offerto dal\ncomune, di fr. 200.--/mq, di cui\nfr. 170.--/mq a titolo di espropriazione materiale e di fr. 30.--/mq per quella\nformale, oltre a fr. 85.--/mq per la svalutazione della frazione restantegli\ndel mapp. __________.\nIl comune ha chiesto la reiezione dell'impugnativa.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale é data, il ricorso tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria."}