In effetti, se la ricorrenza di un'espropriazione materiale è contestata, il proprietario può chiedere l'intervento del giudice, come in una normale procedura amministrativa tendente ad accertare la liceità della restrizione della proprietà, assumendosi il rischio processuale anche con riferimento alle spese di procedura; solo se l'esistenza dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario ha diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente espropriante giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 N. 48 e rinvii). Per questi motivi, visti gli art. 4, 22 ter Cost; 3, 5, 15, 16 , 17, 18, 22, 24, 36 LPT; 8, 16 ss. DEPT 1980; 39 LALPT, 39, 45, 47, 50 Lespr;