Nel merito ha invece sconfessato entrambe le istanze cantonali, negando che la fattispecie potesse integrare gli estremi di un'espropriazione materiale a ragione del comportamento del proprietario del mapp. no. __________, che nel 1985 - per atti concludenti - ha dimostrato di non voler modificare il pregresso modo di utilizzazione del fondo per sfruttarlo in modo più intensivo dal profilo edilizio. In accoglimento del ricorso interposto dall'ente pubblico il Tribunale federale ha dunque respinto la notifica di pretese per espropriazione materiale di __________. Donde il presente, nuovo giudizio volto unicamente a definire la ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale.