D'altra parte, il principio della parità di trattamento avrebbe comunque imposto il riconoscimento di un indennizzo dato che la restrizione ha colpito l'espropriato in maniera esclusiva richiedendogli un sacrificio assai gravoso a beneficio della collettività. Il Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia accolto il gravame laddove censurava l'istanza inferiore per aver rinviato la decisione sull'indennità alla crescita in giudicato della sentenza con la quale è stata accertata la sussistenza dell'espropriazione materiale. G. Adito dal Comune di __________ mediante ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 1° marzo 1996 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato.