{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-23_1996-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17066&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e002e094cae7318e7cab12c455fccae0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:04:10", "Checksum": "9dc6ff35bd429309b8d64ac956d54460", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.23\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAi fini del proprio giudizio quo alla sussistenza di un caso di espropriazione materiale, l'autorità di ricorso federale - contrariamente alle istante cantonali - ha preso in ampia considerazione il comportamento del proprietario del fondo:\n\"...Il vincolo non limita in alcun modo l'uso attuale del fondo: il proprietario può mantenere e continuare ad usare come in precedenza, senza alcuna restrizione, le strutture erette dal suo autore in diritto (protezione della situazione acquisita v. anche l'art. 70 cpv. 1 LALPT). L'art. 68 NA non lascia in pratica spazio alcuno per interventi costruttivi che vanno oltre lavori di manutenzione indispensabili. Analoghe considerazioni valgono per un eventuale miglior uso in avvenire: il proprietario non può sfruttare diversamente la particella n. __________ né a scopo residenziale, né a scopo alberghiero.\nPer quanto concerne il grado di probabilità di tale miglior uso futuro, dev'essere intanto considerato che nel 1978 l'autore in diritto del resistente ha investito una cifra cospicua, dell'ordine di fr. 950'000.- secondo una valutazione del TE, non contestata dall'interessato, per eseguire dette infrastrutture. Quando, sette anni più tardi, è stato messo in vigore il PR il resistente né ha impugnato la classificazione del fondo, né si è ritenuto vittima di un'espropriazione materiale, tanto che non ha notificato nessuna pretesa di indennità di questa natura entro il termine annuale di decadenza allora previsto dall'art. 39 Lespr, poi sostituito dal termine decennale a far tempo dal 6 maggio 1988. La reazione del resistente è avvenuta soltanto il 30 settembre 1991, allorché egli ha chiesto un risarcimento di 1'000.- fr./mq più accessori per il titolo appunto di espropriazione materiale. Per giurisprudenza invalsa il momento della vigenza delle restrizione è determinante anche per il giudizio sulla questione dell'elevata probabilità di prossima attuazione della facoltà che è sottratta al proprietario (DTF 113 Ib 135 consid. 4a e b).\nCiò premesso, non si può certo affermare, sulla base del comportamento concludente dell'autore in diritto del resistente, che nel 1985 fosse altamente probabile che, se il PR lo avesse consentito, il centro sportivo costruito sette anni prima sarebbe stato demolito per far fronte ad uno sfruttamento edilizio più intensivo. In questo contesto non può peraltro essere disatteso che l'assoggettamento della particella n. __________ al DFU non avrebbe consentito nel 1978 d'insediarvi uno stabile di appartamenti od un albergo, per il che è stato giocoforza adagiarsi ad una soluzione di compromesso.\n(omissis)\nDa questo profilo sono quindi adempiuti i presupposti di una delle eccezioni giurisprudenziali alla non risarcibilità della non attribuzione al territorio edificabile, che si verifica allorché questa esclusione colpisce un fondo sito nel comprensorio già edificato in larga misura (art. 15 lett. a e 36 cpv. 3 LPT).\nAnche in questa eventualità, la giurisprudenza pone però una condizione aggiuntiva che attiene all'alta probabilità di attuazione dello sfruttamento edilizio (DTF 121 II 423/424 consid. 4b). Ora, come si è già visto, nel giorno determinante l'autore in diritto del ricorrente non ha manifestato la volontà di dare al fondo una diversa destinazione, per cui non si giustifica di assegnare un risarcimento per espropriazione materiale (cfr. DTF 113 Ib 325/326 consid. 3 c/bb e d).\nPer quel che precede, la non attribuzione al territorio edificabile della particella n. __________ non costituisce espropriazione già per la ragione che nel momento determinante il proprietario, il quale non è insorto contro il PR e non ha avanzato pretese di risarcimento, ha espresso, per atti concludenti, la volontà di non modificare il modo di utilizzazione della particella n. __________...\"\nSulla scorta di quanto argomentato dal Tribunale federale, il ricorso 13 aprile 1994 del Comune di __________ avrebbe dovuto essere accolto, con il conseguente annullamento del giudizio impugnato e la reiezione della domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale inoltrata da __________.\n3. L'accoglimento integrale dell'impugnativa avrebbe imposto dunque di addossare al resistente la tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze cantonali (art. 28 e 31 PAmm). In effetti, se la ricorrenza di un'espropriazione materiale è contestata, il proprietario può chiedere l'intervento del giudice, come in una normale procedura amministrativa tendente ad accertare la liceità della restrizione della proprietà, assumendosi il rischio processuale anche con riferimento alle spese di procedura; solo se l'esistenza dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario ha diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente espropriante giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 N. 48 e rinvii).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 4, 22 ter Cost; 3, 5, 15, 16 , 17, 18, 22, 24, 36 LPT; 8, 16 ss. DEPT 1980; 39 LALPT, 39, 45, 47, 50 Lespr; 67, 68 NAPR __________; 18, 28 e 31 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il dispositivo 2 della sentenza 6 giugno 1995 (ES 5/94) del Tribunale cantonale amministrativo è modificato come segue:\n\"La tassa di giustizia di fr. 1'600.- (milleseicento) è posta a carico di __________ , con l'ulteriore obbligo di versare al Comune di __________ fr. 19'000.- (diciannovemila) per titolo di ripetibili di entrambe le istanze.\"\n|\n2. Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}