{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-23_1996-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17066&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e002e094cae7318e7cab12c455fccae0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:04:10", "Checksum": "9dc6ff35bd429309b8d64ac956d54460", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.23\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE. Avverso la predetta pronunzia il Comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.\nIn via preliminare il ricorrente ha rimproverato al primo giudice di aver violato l'art. 4 Cost per aver assunto d'ufficio una serie di dati fiscali e contabili all'insaputa delle parti, senza dar loro la possibilità di esprimersi a riguardo prima dell'emanazione del giudizio.\nNel merito ha contestato che l'inclusione del mapp. no. __________ nella zona MA abbia inibito l'uso attuale o un prevedibile uso futuro del fondo, perché con l'investimento effettuato nel 1978 il proprietario avrebbe chiaramente manifestato l'intenzione di destinare il sedime alle utilizzazioni prescelte; lo comprova il fatto che il privato non ha mai impugnato la scelta pianificatoria, né ha introdotto una domanda di espropriazione materiale nel termine annuale previsto dall'art. 39 Lespr allora in vigore.\nL'ente pubblico ha pure avversato la tesi secondo cui in assenza della zona MA il fondo sarebbe stato assegnato alla zona R3s. La proprietà __________ costituisce un delicato lembo di territorio lacuale non ancora compromesso e funge da area di cuscinetto tra il nucleo del paese e la zona di più recente edificazione; la sua destinazione, scelta ed attuata dal proprietario durante il periodo di studio del PR, non poteva indurre il Comune ad inserirla in una delle due zone confinanti senza disattendere i principi pianificatori contemplati dalla LPT. Il PR approvato nel 1985 ha definito per la prima volta il contenuto della proprietà in ossequio ai disposti del diritto federale e non ha di conseguenza determinato una limitazione soggetta a indennità; il fondo è stato infatti sfruttato in modo non solo razionale ma anche redditizio e se il proprietario dovesse aver fatto delle spese per la sua urbanizzazione e per la sua edificazione, queste si riferiscono all'utilizzazione esistente che entro certi limiti la zona MA permette addirittura di ampliare.\nL'insorgente ha sostenuto inoltre che la fattispecie non si configura alla stregua di un'espropriazione materiale neppure in base alla teoria del \"Sonderopfer\". In effetti la limitazione in discussione, normale e usuale, non crea urtanti disparità di trattamento giacché grava indistintamente tutti i terreni a lago non ancora compromessi da un'edificazione incontrollata.\nIl Comune ha criticato infine la procedura adottata dal Tribunale di espropriazione, che ha scisso la decisione sulla ricorrenza dell'espropriazione materiale da quella sulla valutazione dell'indennità invece di statuire sull'istanza con un unico giudizio.\nF. Con giudizio 6 giugno 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto l'impugnativa.\nEsperiti i dovuti accertamenti, la scrivente autorità di ricorso ha ritenuto in sostanza che l'inclusione del mapp. __________ in zona MA avesse limitato il prevedibile uso futuro del fondo in modo talmente grave da ingenerare espropriazione materiale: inserita in un vasto comprensorio già largamente edificato ed urbanizzato in modo programmatico ai fini di uno sviluppo insediativo, dotata di ogni infrastruttura a seguito di un'edificazione parziale poco redditizia quantunque realizzata con investimenti significativi, a mente di questo Tribunale la proprietà __________ avrebbe dovuto trovare un logico e coerente collocamento all'interno della zona R3s. D'altra parte, il principio della parità di trattamento avrebbe comunque imposto il riconoscimento di un indennizzo dato che la restrizione ha colpito l'espropriato in maniera esclusiva richiedendogli un sacrificio assai gravoso a beneficio della collettività.\nIl Tribunale cantonale amministrativo ha tuttavia accolto il gravame laddove censurava l'istanza inferiore per aver rinviato la decisione sull'indennità alla crescita in giudicato della sentenza con la quale è stata accertata la sussistenza dell'espropriazione materiale.\nG. Adito dal Comune di __________ mediante ricorso di diritto amministrativo, con sentenza 1° marzo 1996 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudicato.\nL'Alta Corte federale ha considerato innanzi tutto siccome ammissibile la prassi di scindere il giudizio sulla ricorrenza dell'espropriazione materiale da quello sulla valutazione della relativa indennità.\nNel merito ha invece sconfessato entrambe le istanze cantonali, negando che la fattispecie potesse integrare gli estremi di un'espropriazione materiale a ragione del comportamento del proprietario del mapp. no. __________, che nel 1985 - per atti concludenti - ha dimostrato di non voler modificare il pregresso modo di utilizzazione del fondo per sfruttarlo in modo più intensivo dal profilo edilizio.\nIn accoglimento del ricorso interposto dall'ente pubblico il Tribunale federale ha dunque respinto la notifica di pretese per espropriazione materiale di __________.\nDonde il presente, nuovo giudizio volto unicamente a definire la ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nIl gravame in oggetto, tempestivo e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti (art. 18 PAmm).\n2. Come ricordato in narrativa, con sentenza vincolante del 1° marzo 1996 il Tribunale federale ha ritenuto infondate le pretese d'indennità per titolo di espropriazione materiale notificate dal proprietario della part. no. __________ di __________."}