{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1996-23_1996-09-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17066&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=98&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e002e094cae7318e7cab12c455fccae0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1996.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.23"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:04:10", "Checksum": "9dc6ff35bd429309b8d64ac956d54460", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1996.23\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. ES 17/96 cm |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 13 aprile 1994 del\n|\n|\nComune di __________ rappr. dal __________ patr. da: avv. __________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 23 febbraio 1994 (no. 384/5) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che __________ ha inoltrato il 30 settembre 1991 nei confronti del Comune di __________ relativamente al mapp. no. __________ RFD; |\nviste le risposte:\n- 13 maggio 1994 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;\n- 16 maggio 1994 di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nrichiamata la sentenza 1° marzo 1996 del Tribunale federale;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietario del mappale no. __________ di __________, di complessivi mq 2'591, così censito a RF:\nA) abitazione rist mq 69\nB) ripostiglio mq 59\nC) ripostiglio mq 10\nD) autorimessa mq 129\nE) terraz. scale mq 140\nf) campo tennis mq 1'216\ng) posteggio mq 550\nh) terr. ann. mq 418\nIl terreno, parzialmente edificato e di forma irregolare, è situato tra la riva del __________ (N) e la strada cantonale del __________ (S), nei pressi della limitrofa casa comunale (angolo SW). A est è delimitato da un passaggio pedonale che scende verso il lago e che lo separa da un complesso alberghiero posto in zona R3s, mentre a ovest confina con fondi siti in zona NV2 e AP-EP.\nNel 1978 sulla proprietà sono stati realizzati due campi da tennis (sub. f), mentre il rustico esistente è stato ampliato e trasformato in abitazione-ristorante.\nB. Il piano regolatore dei Comuni del __________, allestito su scala regionale tramite un consorzio ed approvato dal Consiglio di Stato il 12 luglio 1985, ha inserito la particella no. __________ in una cosiddetta zona di mantenimento (zona MA), nella quale - a protezione e salvaguardia dell'ambiente lacuale - è permessa solo la costruzione di nuovi arredi di giardino o previo ottenimento di una deroga opere d'interesse pubblico e parapubblico (art. 68 NAPR).\nC. Ritenendosi leso dalla misura pianificatoria, con scritto 30 settembre 1991 __________ ha notificato al Municipio di __________ una pretesa d'indennizzo di fr. 1'000.- il mq per titolo di espropriazione materiale.\nIl Comune ha contestato la domanda, che nel gennaio del 1992 è stata conseguentemente trasmessa al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina per la procedura di stima.\nNel susseguente, duplice scambio di memorie e in occasione delle udienze di conciliazione le parti si sono arroccate su posizioni contrapposte.\nL'ente pubblico si è opposto alle richieste risarcitorie dell'istante contestandone partitamente la fondatezza. A mente del Comune la mancata inclusione in zona edificabile del mappale no. __________, che è già stato utilizzato razionalmente e funge da cuscinetto tra il nucleo vecchio e la nuova edificazione a lago, non è costitutiva di espropriazione materiale; il provvedimento pianificatorio non lede neppure il principio della parità di trattamento, atteso che tutti terreni a lago non ancora compromessi dall'edificazione sono stati posti in zona di mantenimento.\nIl privato ha invece ribadito le proprie pretese sostenendo che il vincolo istituito sulla sua proprietà vieta di fatto la costruzione di edifici commerciali o di abitazioni, precludendogli la possibilità di una miglior utilizzazione e di una destinazione più redditizia del fondo, l'unico del nucleo di __________ gravato dalla restrizione.\nD. Esaurite tutte le formalità procedurali, con sentenza 23 febbraio 1994 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha riconosciuto la sussistenza di un'espropriazione materiale a danno della proprietà __________.\nAmmessa la tempestività della domanda d'indennizzo ed evocata la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale, il primo giudice ha ritenuto innanzi tutto che la fattispecie non poteva essere trattata alla stregua di una vera e propria \"Nichteinzonung\", la part. no 253 essendo stata attribuita alla zona MA per necessità di mera protezione paesaggistica e non di contenimento del PR. Ciò non impedisce tuttavia che l'inclusione del fondo nella zona di mantenimento sia costitutiva di espropriazione materiale, poiché in assenza del vincolo la proprietà - completamente urbanizzata, sita all'interno del PGC e circondata da terreni edificabili - sarebbe stata certamente annessa alla confinante zona R3 del PR di __________.\nSecondo la prima istanza, la restrizione imposta con l'approvazione del PR risulta di particolare gravità e quindi ingenera espropriazione materiale. Stando al calcolo della redditività del fondo, la misura pianificatoria impedisce in effetti a __________ di continuare a fare dell'immobile un uso conforme alla sua destinazione e economicamente razionale. Quand'anche la limitazione fosse di minore importanza, l'unico privato colpito dal provvedimento avrebbe comunque diritto ad un risarcimento; caso contrario la vittima dovrebbe sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso lesivo del principio d'uguaglianza.\nIl Tribunale di espropriazione ha infine osservato che in casu neppure i principi generali di protezione del paesaggio sanciti dalla LPT (art. 3 cpv. 1 lett. c) possono giustificare l'imposizione del controverso vincolo MA; la scelta operata dal Comune costituisce insomma un vero e proprio errore di pianificazione che può essere sanato solo tramite una variante di PR o il versamento di un'equa indennità di espropriazione materiale."}