Di conseguenza il dispositivo 2 della sentenza 4 luglio 1996 (no. 5/95-18) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato. 2. La tassa di giudizio di fr. 1'200.- è posta per 2/3 a carico dei ricorrenti in solido e per il resto a carico del comune di __________. Gli insorgenti in solido verseranno al resistente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. | 3. Intimazione a: | __________ | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario