Il primo giudice non poteva d'altronde esimersi dall'accordarla nella misura in cui ha presunto, a giusto titolo, che il comune avrebbe avuto bisogno di accedere ai fondi espropriati per operarvi alcuni rilievi in vista dell'allestimento della domanda di costruzione dell'opera. 3.4. Come accennato in precedenza, il giudizio sull'ammissibilità dei cosiddetti atti preparatori è per legge (art. 8 cpv. 3 Lespr) di esclusiva competenza del Presidente del Tribunale di espropriazione. In concreto però l'autorizzazione ad eseguire le operazioni indispensabili alla progettazione delle opere per le quali si è espropriato è stata rilasciata dal Tribunale di espropriazione e non dal suo Presidente.