Queste operazioni, in quanto assimilabili agli atti preparatori di cui all'art. 8 cpv. 1 Lespr, possono essere eseguite previo semplice avviso scritto ai proprietari interessati, ma solo se quest'ultimi non vi si oppongono. In tale evenienza il contenzioso è di esclusiva competenza del Presidente del Tribunale di espropriazione, la cui pronunzia è definitiva e quindi inappellabile (cfr. art. 8 cpv. 3 Lespr). Gli espropriati hanno sempre avversato fermamente l'anticipata immissione in possesso richiesta dal comune e di fatto si sono contrapposti anche all'effettuazione di qualsiasi intervento che comportasse un'invasione della loro proprietà.