Sennonché, come si può ben desumere dal considerando 4.4. del giudizio attaccato, in realtà il Tribunale di espropriazione non ha affatto concesso all'ente pubblico l'anticipata immissione (ben altre sarebbero state le conseguenze sui diritti e gli obblighi delle parti in causa), ma lo ha semplicemente autorizzato ad effettuare i rilievi e le misurazioni di cui avrebbe eventualmente abbisognato per ottenere il permesso di costruzione del campo sportivo e del posteggio. 3.3. Queste operazioni, in quanto assimilabili agli atti preparatori di cui all'art. 8 cpv.